STATUTO

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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE E DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA PROFESSIONE ODONTOTECNICA DENOMINATA: A.I.P.OD.

(Associazione Italiana Professionisti Odontotecnici)

Articolo 1: Costituzione
E’ costituita l’Associazione denominata “A.I.P.OD.“ .
Essa è costituita con la veste legale prevista dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2: Sede
L’Associazione ha sede in Taranto alla Via Giovanni Giovine, 21.

Articolo 3: Oggetto Sociale
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale e non ha fine di lucro.
L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge i seguenti scopi sociali:

1) Abrogazione R.D. 1334 del 31/05/1928;
2) Nuovo profilo professionale nei termini richiesti nella
petizione lanciata on-line il 30/09/2013 o tramite qualsiasi altra iniziativa utile allo scopo;
3) Istituzione di un Albo professionale per gli odontotecnici al pari di altre professioni affini (Legge 43/2006);
4) svolgere una funzione culturale, formativa e didattica attraverso conferenze, manifestazioni, edizioni, sessioni individuali e di gruppo presso le sedi ritenute opportune, organizzando fiere, congressi, convegni e viaggi (quest’ultimi destinati solo agli associati) nonché la partecipazione agli stessi anche organizzati da altre associazioni di cui si condividono finalità e metodi. Le attività di formazione anche nell’ambito della crescita e sviluppo personale-professionale nonché finanziario possono essere rivolte anche ad altre società, enti, aziende nel settore marketing, vendite, gestione risorse finanziarie, leadership personale, managment, pubblic speaking, e su ogni tema che riguarda l’evoluzione della persona e del professionista contribuendo così ad aumentare le proprie performance non solo professionalmente ma anche in ogni ambito della propria vita.
5) Svolgere attività divulgativa inerente all’ attività dell’ associazione stessa, attraverso la pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale ed in particolare pubblicazioni su internet.
L’associazione, in collaborazione anche con le Associazioni dei Consumatori, potrà organizzare incontri o manifestazioni di informazione diretta al Cittadino-consumatore, fruitore del dispositivo medico protesico, per promuovere elevati standard di qualità e sicurezza del dispositivo protesico, nonché per informare il cittadino circa i ruoli e le competenze del team che opera nel comporto dentale. Ciò allo scopo di consentire allo stesso di individuare e difendersi da qualsiasi forma di abusivismo odontoiatrico e di sovrapposizione di ruoli professionali all’interno dello studio odontoiatrico.
6)
Promozione, valorizzazione e tutela della professione nel contesto UE allo scopo di salvaguardarne il sapere, le conoscenze e la cultura odontotecnica da trasmettere alle generazioni future.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

– effettuare attività di promozione anche attraverso internet, riviste di settore specializzate e/o altri strumenti mediatici ritenuti idonei;

– organizzare convegni, manifestazioni, meeting, conferenze, viaggi, incontri, corsi sistematici, lezioni, visite di istruzione, concerti, spettacoli, giochi conviviali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

– organizzare percorsi comunicativi di intrattenimento, progetti colturali inter-associativi a carattere sociale e umanitario, attività ricreative e di svago;

– organizzare e promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità;

– avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone associate e non;

– richiedere autorizzazioni temporanee a qualunque titolo presso gli enti pubblici preposti in occasione di particolari eventi e riunioni straordinarie di persone, secondo le vigenti normative in materia ed all’unico fine di contribuire a favorire la promozione degli scopi sociali;

– compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;

– stipulare convenzioni e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell’Associazione
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate :

a)i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione ;

b)dai redditi derivanti dal suo patrimonio ;

c)dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività ;

d)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all’Associazione.

4. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 5: Soci dell’Associazione
1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono essere soci tutti gli odontotecnici appartenenti all’Unione Europea che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età. E’ possibile aderire all’associazione anche come socio sostenitore e tale possibilità viene estesa anche ai cittadini, agli odontoiatri o altri professionisti. Il socio sostenitore non ha diritto al voto in sede di consiglio.

3. Per l’assunzione della qualifica di socio è necessario sottoscrivere la scheda di adesione all’Associazione e versare la quota associativa, quando prevista, stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5. L’adesione all’Associazione comporta il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) ; in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

7. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, se e quando previsti, chiunque partecipi all’Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6: Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci

– il Presidente del Consiglio Direttivo

– il Consiglio Direttivo

– il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

– il Segretario del Consiglio Direttivo

2. L ‘elezione degli Organi dell’Associazione:

Comma 1
L’Associazione è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi. I soci fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione e hanno assunto le cariche dirigenziali necessarie alla costituzione dell’associazione stessa e costituiranno anche in caso di nuove nomine e distribuzione di nuovi futuri incarichi dirigenziali le assemblee ordinarie e straordinarie, godono del diritto di voto attivo e passivo.
Comma 2
I soci fondatori saranno preposti a curare le relazioni con enti pubblici e/o associazioni, provvedendo a partecipare sempre e comunque in forma collegiale, ossia in numero non inferiore a tre in aggiunta al Presidente e al Vice Presidente, salvo che vi sia impedimento oggettivo da parte di uno dei prescelti.

Comma 3
Il Presidente e i portavoce devono aggiornare e coordinare anticipatamente agli altri soci preposti alle relazioni esterne e/o all’Assemblea Costituente, circa le modalità, le posizioni, le comunicazioni da assumere nei confronti delle Istituzioni, Enti, associazioni, confederazioni, federazioni ecc.

La scelta dei soci fondatori che saranno titolati a partecipare alle relazioni di cui al comma precedente sarà compiuta periodicamente, ossia ogni anno in sede di approvazione del bilancio, dall’assemblea che designerà oltre al Presidente, legale rappresentante, e al Vice Presidente, chi tra i soci fondatori dovrà o potrà prendere parte agli eventuali incontri esterni e avranno il diritto di delega a tutti i soci.
Sono soci effettivi gli odontotecnici che si riconoscono e hanno formalmente aderito all’associazione con la presentazione del modulo di adesione apposito e godono del diritto di voto attivo e passivo. Per ogni decisione che si conviene mettere al voto, attraverso la convocazione dell’assemblea Costituente, la maggioranza dei soci fondatori avrà influenza e responso decisivo sull’elettorato.
I voti vanno ripartiti secondo il seguente conteggio:
Socio fondatore 1 Voto=10(dieci); soci effettivi 1 Voto=1(uno)

Articolo 7: Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto affisso nella sede legale dell’associazione e almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

3. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quanto il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

4. l’assemblea deve:

– approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

– fissare l’importo della quota sociale annuale;

– determinare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione;

– approvare l’eventuale regolamento interno;

– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

– eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario del Consiglio Direttivo;

Deliberare su quant’altro demandandole per legge o per lo statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

5. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7. Non è ammessa delega

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’espressione di astensione si computa come un voto negativo.

9. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Articolo 8: Il Consiglio Direttivo
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di ventun consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.

2. I consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’incaricato ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell’Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b)la predisposizione dei programmi annuali di attività dell’Associazione;

c)la nomina del Vice Presidente, da scegliersi tra i Consiglieri;

d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;;

e)l’ammissione all’Associazione di nuovi Aderenti;

f) la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo e preventivo.

7. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

12. In caso di dimissioni o perdita della carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino alla sua ricomposizione.

Articolo 9: Il Presidente
1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente, cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10: Il Vice Presidente
1. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 11: Il Segretario del Consiglio Direttivo
1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonchè del Libro degli Aderenti all’Associazione.

3. In caso di impossibilità di compiere le suddette funzioni, esse saranno affidate al Presidente del Consiglio Direttivo o in sua impossibilità al Vice Presidente o delegati allo scopo opportunamente autorizzati dal Presidente.

Articolo 12: Libri dell’Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonchè il Libro degli Aderenti all’Associazione.

2. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13: Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono ai sensi del art. 37 c.c. il fondo comune dell’associazione. In esso vi confluisce qualunque altro bene comunque pervenuto all’associazione. Nulla è dovuto agli associati in caso di recesso.

Articolo 14: Rendiconto economico-finanziario
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale, riguarda l’attività a decorrere dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 15: Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociali.

Articolo 16: Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 17: Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile dalle vigenti leggi in materia.